Lo screenshot è prova, I-Forensics: gravissima delegittimazione tecnica

Intervista di  "www.isernianews.it"  del   02-06-2018


Il parere degli esperti in digital forensics sul dispositivo della Cassazione:

priva di autorità il lavoro dei professionisti e denuncia un grave analfabetismo informatico nelle sale della giustizia

ISERNIA. “Secondo noi, la Corte sbaglia. Le prove digitali hanno un loro senso solo se restano tali, senza essere trasformate in analogiche”. Una posizione netta e chiarissima quella degli esperti informatici dell’I-Forensics Team di Isernia sulla disposizione della Corte di Cassazione in materia di digital forensics e sulle procedure di certificazione dei file rinvenuti sui dispositivi informatici – che siano smartphone, tablet o computer. Ma andiamo con ordine.

La V Sezione Penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 8736-2018, ha chiarito che lo screenshot, ovvero il processo che consente di salvare sotto forma di immagini ciò che viene visualizzato sullo schermo di un computer o di un telefonino, è un documento informatico valido come prova documentale e riconducibile alle categorie previste dall’articolo 234 del Codice di procedura penale. Inoltre, secondo gli Ermellini, per acquisire i relativi dati non è necessaria la procedura dell’accertamento tecnico irripetibile, ma è sufficiente una semplice operazione meccanica che non modifichi il contenuto dei dati. La sentenza della Corte ha ribaltato il giudizio della Corte D’Appello, che aveva ritenuto inutilizzabile il documento cartaceo contenente la stampa dello screenshot, in quanto non autenticata da notaio. In base al recente pronunciamento l’immagine può essere acquisita come prova documentale nel processo penale, al pari di ogni altro documento, senza autenticazione da parte del notaio che attesti la rispondenza del documento cartaceo all’immagine riprodotta sul pc o sullo smartphone.

“Una posizione gravissima, che non solo contraddice quanto espresso in precedenza, ma manda in confusione avvocati, tecnici e addetti ai lavori”. Secondo Saverio Abbatiello, titolare di I-Forensics, “la prova digitale può essere contraffatta, ma solo finché non viene tradotta in formato analogico può essere analizzata, controllata e certificata. Ci sono procedure e strumenti a disposizione di tecnici specializzati e autorizzati che consentono di verificare, attraverso ad esempio la lettura dei metadati o l’analisi del livello di errore, se un file è stato manipolato, se un’immagine è stata photoshoppata, dove e quando è stato creato il file e perfino da quale dispositivo, con una certezza assimilabile ad un test del DNA”.

Assurdo, quindi, pensare che una semplice ‘procedura meccanica’ possa bypassare il lavoro degli esperti formati e specializzati nel campo delle indagini digitali, le cui procedure sono state definite a norma di legge negli anni passati: si veda, a riguardo, la legge 48/2008 sulla materia degli accertamenti tecnici. “Non si può risalire con certezza alla fonte dei dati quando questi vengono resi analogici. Questo atteggiamento denuncia un grave analfabetismo informatico nelle stanze della giustizia – conclude Abbatiello - che dovrebbero quantomeno rispettare la professionalità degli esperti del settore”.

 

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